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Art. 1. – E’ costituita in Arona l'Associazione " SONATA
ORGANI": è una libera Associazione di fatto, apartitica e
apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata
a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché
del presente Statuto. L’Associazione ha sede in Arona via San Carlo
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Art. 2. - L'Associazione SONATA ORGANI persegue i seguenti scopi:
• diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non, attraverso
la realizzazione di iniziative musicali di vario genere, con particolare
attenzione alla musica d’organo.
• Riprendere una consolidata tradizione concertistica interrottasi
con la cessazione del precedente festival organistico, che aveva posto
Arona quale importante riferimento nel panorama musicale italiano e internazionale.
• Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica
in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e avviando
la collaborazione con altre realtà già consolidate nel tessuto
urbano di Arona e nel panorama delle manifestazioni musicali.
• Promuovere la conoscenza della musica organistica e della musica
classica alla popolazione aronese e a quanti vogliano partecipare alle
iniziative in programma.
• Promuovere l’inserimento nel panorama concertistico internazionale
di organisti neo diplomati, o vincitori di concorsi.
• Avviare la collaborazione con Conservatori italiani e con istituti
musicali europei.
• Valorizzare attraverso il festival organistico il prezioso strumento
ospitato presso la chiesa di Santa Maria ad Arona
Art. 3. - L'associazione SONATA ORGANI è aperta a tutti coloro
che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali,
ne condividono lo spirito e gli ideali.
Art. 4. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente
statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte
dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio
agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà
intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione
della Associazione.
Art. 5. - Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere
escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa
Art. 6. - Le risorse economiche dell'associazione potranno essere costituite
da:
• beni, immobili o mobili;
• contributi;
• donazioni e lasciti;
• rimborsi;
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione
annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari
stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea,
che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità
statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 7. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria
ogni anno entro il mese di giugno dell’anno successivo.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro
i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 8. – Gli organi dell’Associazione sono:
• l’assemblea dei soci;
• il Consiglio direttivo;
• il Presidente;
• il Vice Presidente
• il Tesoriere;
• il Segretario.
Art. 9. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale
di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione
ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un
voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno
una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando
sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo
o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è
presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza
dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal
numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la
presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda
convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della
sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea o con altro
metodo alternativo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante
affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 10. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• elegge il Consiglio direttivo;
• approva il bilancio consuntivo;
• approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto
e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente
ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 11. – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri,
eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti
2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività
gratuitamente e durano in carica fino a revoca o dimissioni. Il consiglio
direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza
di 2/3 dei soci.
Art. 12. – Il Consiglio direttivo è eletto dall’assemblea
dei soci ed è l’organo esecutivo dell’Associazione
SONATA ORGANI si riunisce in media una volta all’anno ed è
convocato da:
• il presidente;
• da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
• richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
• predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
• formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
• elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole
voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
• stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie
di soci;
Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo
dell’Associazione.
Art. 13. – Il presidente dura in carica quattro anni,salvo revoca
o dimissioni ed è legale rappresentante dell’Associazione
a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli
atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire
e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività
varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 14. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato
dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente
deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 15. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono
le norme di legge vigente in maniera.
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