Statuto

Art. 1. – E’ costituita in Arona l'Associazione " SONATA ORGANI": è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L’Associazione ha sede in Arona via San Carlo 6

Art. 2. - L'Associazione SONATA ORGANI persegue i seguenti scopi:
• diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non, attraverso la realizzazione di iniziative musicali di vario genere, con particolare attenzione alla musica d’organo.
• Riprendere una consolidata tradizione concertistica interrottasi con la cessazione del precedente festival organistico, che aveva posto Arona quale importante riferimento nel panorama musicale italiano e internazionale.
• Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e avviando la collaborazione con altre realtà già consolidate nel tessuto urbano di Arona e nel panorama delle manifestazioni musicali.
• Promuovere la conoscenza della musica organistica e della musica classica alla popolazione aronese e a quanti vogliano partecipare alle iniziative in programma.
• Promuovere l’inserimento nel panorama concertistico internazionale di organisti neo diplomati, o vincitori di concorsi.
• Avviare la collaborazione con Conservatori italiani e con istituti musicali europei.
• Valorizzare attraverso il festival organistico il prezioso strumento ospitato presso la chiesa di Santa Maria ad Arona

Art. 3. - L'associazione SONATA ORGANI è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Art. 4. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 5. - Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa

Art. 6. - Le risorse economiche dell'associazione potranno essere costituite da:
• beni, immobili o mobili;
• contributi;
• donazioni e lasciti;
• rimborsi;
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno dell’anno successivo.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 8. – Gli organi dell’Associazione sono:
• l’assemblea dei soci;
• il Consiglio direttivo;
• il Presidente;
• il Vice Presidente
• il Tesoriere;
• il Segretario.

Art. 9. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea o con altro metodo alternativo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 10. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
• elegge il Consiglio direttivo;
• approva il bilancio consuntivo;
• approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 11. – Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica fino a revoca o dimissioni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 12. – Il Consiglio direttivo è eletto dall’assemblea dei soci ed è l’organo esecutivo dell’Associazione SONATA ORGANI si riunisce in media una volta all’anno ed è convocato da:
• il presidente;
• da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
• richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
• predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
• formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
• elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
• stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 13. – Il presidente dura in carica quattro anni,salvo revoca o dimissioni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 14. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 15. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.